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Malattia, visita fiscale e reperibilità: le regole del 2017

Tra le novità introdotte ci sono controlli più severi per chi è a casa in malattia e sanzioni in caso di assenza ingiustificata

Le nuove regole

 

Le nuove regoleMalattia, visita fiscale e reperibilità: cosa cambia nel 2017?  In particolare, tra le novità introdotte con l’anno nuovo ci saranno controlli più severi (che scattano il primo giorno di assenza anche per i lavoratori privati) e le sanzioni in caso di irreperibilità. Rimangono sempre rigide le altre regole per la malattia: se non vi è effettiva comunicazione dell’assenza da parte del lavoratore, se non si invia il certificato medico e se non si è reperibili alla visita fiscale di controllo si rischia di andare incontro a sanzioni importanti. Ecco tutte le novità.

Quando avvertire il datore di lavoro

Quando avvertire il datore di lavoro

Non appena ci si ammala, la prima cosa da fare è avvertire il proprio datore di lavoro. Attenzione, perché l’invio del certificato medico non solleva il dipendente dall’obbligo di comunicare la malattia. È esonerato solo il lavoratore che riesce a giustificare l’impedimento con motivazioni valide. Entro quanto tempo avvisare? Dipende dal contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda in cui si è assunti:

Gruppo San Donato

prima dell’inizio del turno di lavoro per le aziende che applicano i contratti collettivi di Telecomunicazioni, Terziario e Commercio, Turismo, Gomma/Plastica, Carta, Tessile/Abbigliamento/Confezioni, Grafica /Editoria, Alimentare;
entro 2 ore dall’inizio del turno lavorativo per le aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto;
entro 4 ore dall’inizio del turno lavorativo per le aziende che applicano i Ccnl Autotrasporto (relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui avvicendati), Legno/Arredamento, Chimica, Calzature;
entro il 1° giorno di assenza per le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica.

Certificato medico

Certificato medico

Il certificato medico per la malattia va richiesto al proprio medico di famiglia entro 48 ore dal momento in cui ci si sente male e ci si assenta dal lavoro. Il medico trasmetterà telematicamente il certificato di malattia all’Inps, con la diagnosi, la prognosi e l’indirizzo al quale il dipendente è reperibile; l’ente rilascerà la ricevuta con il numero di protocollo che, se previsto dal contratto, va comunicato al datore di lavoro.

In assenza del medico curante, il certificato può essere rilasciato da un altro medico convenzionato oppure dalla guardia medica. In caso di ricovero, invece, sarà l’ospedale a inviare il certificato. Se invece la trasmissione telematica risulta impossibile, è necessario inviare il certificato con raccomandata entro le stesse 48 ore previste per l’invio telematico.

Orari di reperibilità

Orari di reperibilità

Avvertito il datore di lavoro e trasmesso il certificato medico, occorre rendersi reperibile per la visita fiscale. Nessuna novità per le fasce orarie di reperibilità, che restano dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i dipendenti privati. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, invece, per i lavoratori del settore pubblico.

Assenze giustificate

Assenze giustificate

Durante il periodo di malattia può capitare che il dipendente debba assentarsi da casa. Ci sono motivazione per le quali l’assenza nelle fasce di reperibilità può essere giustificata, come la necessità di fare una visita medica o delle visite di controllo. È giustificata, come motivo di assenza, anche la causa di forza maggiore o che eviti conseguenze gravi per sé o per i propri familiari. Sfortunate coincidenze, come un malfunzionamento del campanello, che fanno risultare assente il dipendente alla visita fiscale anche se è rimasto tutto il giorno in casa, sono considerate insufficienti a giustificare l’assenza al controllo medico.

Chi non ha l’obbligo di reperibilità

Chi non ha l'obbligo di reperibilità

In determinati casi non si è obbligati a essere reperibili nelle fasce orarie per la visita fiscale. Le ipotesi di esonero riguardano chi è ricoverato presso una struttura sanitaria, chi è affetto da una patologia grave che richiede cure salvavita (per esempio chi ha una grave malattia cardiaca, pazienti con patologie oncologiche o dializzati), chi si è infortunato sul lavoro, chi è colpito da malattia professionale (cioè quelle patologie che derivano dal lavoro che si pratica) e chi possiede una percentuale d’invalidità o un handicap, anche non grave.

Tempi di giustificazione

Tempi di giustificazione

Si hanno 15 giorni di tempo per giustificare la propria assenza alla visita fiscale: in caso di assenza ingiustificata al controllo domiciliare la sanzione comporta la perdita del 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia, a meno che il lavoratore non sia convocato prima a una seconda visita, che solitamente avviene nell’ambulatorio Asl. In questo caso, se effettivamente il medico verifica il proprio stato di malattia, si può recuperare la retribuzione dal giorno del secondo controllo. In caso di assenza alla seconda convocazione (visita ambulatoriale), invece, si perde il 50% della retribuzione dei giorni restanti; alla terza assenza, si perde tutto.

 

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