Disabili

Congedi parentali: ecco la normativa

Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri ha recepito le indicazioni della Corte costituzionale, e ha stabilito un ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo (coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratelli e sorelle) e le cause di impedimento che consentono loro di avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie invalidanti). Al fine di garantire un’assistenza reale, si prevede che il congedo possa essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno e qualora i sanitari della struttura ne attestino l’esigenza.

L’articolo 5 disciplina invece il congedo straordinario per motivi di studio del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca: è facoltà discrezionale dell’amministrazione concedere tale congedo anche ai dipendenti contrattualizzati e la sua fruizione viene comunque esclusa per i dipendenti che abbiano già ottenuto il titolo di dottore di ricerca e per quelli che abbiano fruito del congedo con l’iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno accademico.

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L’articolo 6 disciplina l’assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave: il dipendente può infatti assistere anche più persone disabili ma solo se queste sono parenti entro il primo o secondo grado, nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Inoltre, chi assiste un disabile che vive a oltre 150 chilometri dal luogo di residenza deve fornire prova dei viaggi effettivamente sostenuti.

L’articolo 7 tratta invece il congedo per cure agli invalidi e chiarisce che i lavoratori mutilati e gli invalidi civili (con riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 50%) possano fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. A differenza del regime attuale, che prevede solo il diritto a fruire di un congedo, viene previsto espressamente che questo sia anche retribuito.

L’articolo 8 disciplina la materia dei riposi in caso di adozione e affidamento, che va comunque applicata entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia, anziche’ entro il primo anno di vita del bambino. Nel caso dei dipendenti pubblici assegnati temporaneamente ad altra sede, la norma si applica entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dalla sua età.

Il ministero ricorda infine che il collegato lavoro ha introdotto l’obbligo della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati sui permessi fruiti dai dipendenti pubblici ex lege n. 104/1992 e per garantire il monitoraggio e il controllo sul loro legittimo utilizzo le informazioni vengono adesso via via raccolte in un’apposita banca dati, consultabile da tutti – sia pure nel rigoroso rispetto della privacy – sul sito del ministero.

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