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Chi è il cyberbullo
Per la prima volta è la legge a definire chi sia il cyberbullo o il bullo telematico. Per bullismo telematico si intende qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.
Cosa consente di fare
la nuova legge
Il minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico – ma anche i genitori o chi ne esercita la responsabilità – può rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet che deve essere eseguita entro 48 ore dall’istanza.
Tavolo tecnico contro
il cyberbullismo
È stato istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e prevede l’adozione, da parte del ministero dell’Istruzione insieme al ministero della Giustizia, di apposite linee di orientamento prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.
In ogni scuola un docente
referente
In ogni istituto scolastico dovrà essere scelto un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, che collaborerà con le Forze di polizia, le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio in caso di necessità. Le scuole sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, con la promozione dell’uso consapevole di internet.
Cosa rischia il cyberbullo
In caso di episodi di bullismo via web, il questore può ammonire l’autore con un provvedimento analogo a quello adottato per lo stalking: fino a quando non sia stata presentata querela o denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni sopra i 14 anni nei confronti di altro minorenne, il questore potrà convocare il minore responsabile (insieme a almeno un genitore o a altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
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